Inquinamento dell'aria: ordinanza del Comune

Il Comune di San Giovanni Lupatoto è inserito in zona "A" (zona critica) per quanto riguarda i parametri relativi a PM10 (polveri sottili), IPA (idrocarburi policiclici aromatici) e No2 (biossido di azoto) e in zona "B" (zona nella quale si devono applicare i piani di risanamento) per benzene e ozono.

I risultati del monitoraggio della qualità  dell'aria, condotto da ARPA su tutto il territorio della regione Veneto, evidenziano che il parametro PM10 rivela una sensibile concentrazione delle polveri con valori che hanno spesso superato di gran lunga la soglia di allarme prevista, specialmente in questa prima parte della stagione invernale.

Il Commissario Straordinario Alessandro Tortorella ha deciso di adottare una serie di misure allo scopo di ridurre per quanto possibile le emissioni di sostanze inquinanti causate dagli autoveicoli.
L'ordinanza n. 41, emessa oggi e che entra in vigore con decorrenza immediata, dispone:

  • che la validità  delle misure emergenziali venga estesa anche a tutto il periodo che va dal 24.12.2015 al 6.1.2016, dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.30, escluse le giornate festive infrasettimanali

  • domenica 21 febbraio 2016, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30 divieto di transito di tutti i veicoli a motore nel territorio comunale costituente centro abitato, a esclusione delle vie di accesso alla S.S. 434 "Transpolesana" e alla zona commerciale-artigianale (ovvero, via Cà  Nova Zampieri, Battisti, Monte Pastello, Monte Amiata, Monte Cristallo, Chiesa, Legnaghese)

  • il divieto di circolazione con finalità  preventive e di contenimento degli episodi acuti di inquinamento atmosferico fino al 13.5.2016, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.30, escluse le giornate festive infrasettimanali per le seguenti categorie di veicoli:

  • AUTOVEICOLI AD ACCENSIONE COMANDATA (BENZINA) omologati secondo la direttiva 91/441/EEC (EURO 0 ED EURO 1) e successive direttive non adibiti a trasporto pubblico;

  • AUTOVEICOLI AD ACCENSIONE SPONTANEA (DIESEL) non omologati secondo la direttiva 98/69/CE e successive direttive (EURO 0, EURO 1 ed EURO 2) non adibiti a trasporto pubblico;

  • CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE, non adibiti a servizi e trasporti pubblici; e il cui certificato di circolazione o di idoneità  tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1.1.2000, non adibiti a servizio e trasporto pubblico.


3) Esclusioni dal divieto di circolazione

Sono escluse dal divieto di circolazione le seguenti categorie di veicoli:

  • gli autoveicoli equipaggiati con motore ibrido elettrico e termico;

  • gli autoveicoli ad emissione nulla (motore elettrico);

  • veicoli al servizio di portatori di handicap -munite di contrassegno -e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti Competenti (Strutture ospedaliere e Commissioni A.S.L.), ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse;

  • veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure e analisi programmate (da documentare con le modalità  previste dal titolo autorizzatorio),

nonchà© per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con il certificato medico rilasciato dal Pronto Soccorso;

  • veicoli di servizio e veicoli utilizzati per assolvere ai compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Municipale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, degli altri Corpi armati dello Stato;

  • veicoli utilizzati per assicurare la produzione e distribuzione di energia nonchà© la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi;

  • veicoli utilizzati per la raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;

  • veicoli utilizzati per i servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme;

  • veicoli utilizzati per il servizio attinente alla manutenzione della rete stradale (ivi compreso lo sgombero delle nevi), idrica, fognaria e di depurazione;

  • veicoli di operatori sanitari e assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell'Ente per cui operano che dichiari che l'operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l'assistenza domiciliare è indispensabile, nonchà© veicoli di persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia (da documentare con le modalità  previste dal titolo autorizzatorio);

  • veicoli di lavoratori limitatamente ai percorsi casa-lavoro e viceversa per turni con inizio e/o fine in orari non coperti dal servizio di trasporto pubblico di linea, con le modalità  previste dal titolo autorizzatorio;

  • veicoli di lavoratori limitatamente ai percorsi casa-1^ fermata (distante non meno di 900 metri) del servizio di trasporto pubblico di linea con le modalità  previste dal titolo autorizzatorio;

  • veicoli di sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;

  • veicoli di interesse storico e collezionistico , di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, in possesso dell'attestato di storicità  o del certificato di identità /omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registi storici, per lo svolgimento di manifestazioni già  programmate, previo rilascio dell'attestato di partecipazione da parte dell'ente organizzatore;

  • autobus adibiti a servizio pubblico di linea compresi i mezzi di servizio;

  • veicoli utilizzati per assicurare servizi manutentivi di emergenza ( da documentare).


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

dott. Alessandro Tortorella