ULTIMA ORA: verso lo scioglimento del consiglio comunale e la decadenza del sindaco Vantini
Infatti l'art. 141, comma 1, lett. b), n. 3, del Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, prevede tra le cause di scioglimento dei consigli comunali la "cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purchà© contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà pi๠uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco", quindi l'art.53, comma 4, dello stesso T.U. dispone che "Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del sindaco nonchà© delle rispettive giunte".
I consiglieri comunali firmatari sono: Corrado Franceschini, Attilio Gastaldello, Federico Meneghini, Andrea Nuvoloni, Gianluigi (Gianmario) Piccoli, Giuseppe Stoppato, Remo Taioli, Diego Todeschini e Fabrizio Zerman, quindi nove consiglieri che rappresentano la metà pi๠uno dei membri del consiglio comunale.
Questo atto dei consiglieri arriva quando il Sindaco sembrava aver superato lo scoglio di fine anno che lo aveva visto finire in minoranza in consiglio comunale, senza che perಠle varie opposizioni riuscissero a trovare un accordo per le dimissioni o per la mozione di sfiducia.
Determinante per far di nuovo pendere i numeri a favore della opposizione è statala firma del consigliere Federico Meneghini, che era rientrato in maggioranza a seguito di un programma di opere per la frazione di Raldon, provabilmente a suo parere non mentenuto.
Sempre l'art. 141 del T.U.E.L. stabilisce che i Consigli comunali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno. Con il decreto di scioglimento, si dispone anche la nomina di un Commissario straordinario, che provvede all'amministrazione dell'ente, esercitando le attribuzioni che, in concreto, gli sono affidate dal decreto stesso. A questo punto va precisato che, in via cautelare, nelle more dell'emanazione del decreto, una volta iniziata la procedura per lo scioglimento, il Prefetto, per motivi di grave e urgente necessità , puಠsospendere il Consiglio, nominando un Commissario per la provvisoria amministrazione. Nella prassi, la sospensione da parte del Prefetto precede abitualmente il decreto di scioglimento; il quale, del resto, affida di solito le funzioni di Commissario straordinario alla persona già nominata, per l'amministrazione provvisoria, nel decreto prefettizio.